STATUTO

STATUTO NOMADI FANS CLUB MUGELLO NOMADE
 1) COSTITUZIONE E SEDE
E’ costituita l’Associazione denominata “NOMADI FANS CLUB MUGELLO NOMADE” con sede in Via Lippi, 3 SCARPERIA (FI) ; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
2) CARATTERE
L’Associazione è apolitica, apartitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi e/o affini.
3) DURATA
La durata dell’associazione è illimitata.
4) SCOPI ISTITUZIONALI
L’Associazione ha come scopi istituzionali la promozione e lo sviluppo dell’attività e della storia del gruppo musicale “I Nomadi”. A titolo esemplificativo, gli scopi istituzionali dell’Associazione potranno venire perseguiti mediante:
      .     mostre, esposizioni, convegni, cineforum, spettacoli e altre manifestazioni
      .     coordinamento organizzativo degli associati che intendono recarsi ai concerti
      .     gestione di punto Internet
Eventuali iniziative  promosse dall’Associazione che comportino la raccolta di denaro a scopi benefici mediante l’utilizzazione del nome “I NOMADI” necessitano della previa autorizzazione del legale del gruppo tramite lettera o fax e questa dovrà essere rilasciata per lettera o via fax almeno una settimana prima del giorno in cui si svolgerà l’iniziativa.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, purchè integrative delle stesse.
5) SOCI
Possono diventare soci dell’Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che condividono ed accettano i principi ispiratori dell’Associazione e la disciplina prevista dal presente statuto e da eventuale regolamento.
Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta (per coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o chi ne fa le veci) al Comitato Direttivo il quale deciderà in merito, con obbligo di motivazione in caso di diniego.
Con la predetta domanda l’aspirante socio si impegna ad accettare ed osservare la disciplina prevista dal presente Statuto, dall’eventuale regolamento oltre che le disposizioni degli organi associativi.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso e comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Contestualmente alla domanda l’aspirante socio deve versare la quota di adesione all’Associazione e la quota annuale di iscrizione all’Associazione, annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.
Eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci non implicherà alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.
Ciascun aderente in particolare avrà diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione. Il mancato versamento della quota di adesione e della quota annuale entro 3 (tre) mesi dall’ammissione o dall’inizio dell’anno comporta la decadenza automatica dalla qualità di socio.
La qualità di socio si perde per decadenza, per recesso, per esclusione o per morte. In caso di decadenza, recesso, esclusione o morte i soci stessi e i loro eredi non possono pretendere alcunché dall’Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi, per i seguenti motivi:
      .      inosservanza delle  norme  statutarie,  delle norme regolamentari e delle deliberazioni adottate dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo.
      .      status del socio e/o attività svolte dal medesimo in contrasto con gli scopi istituzionali dell’Associazione.
L’elenco dei soci dell’Associazione è tenuto aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro sempre disponibile per consultazione da parte dei soci.
6) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
      .     l’assemblea degli associati
      .     il Consiglio Direttivo
      .     il Presidente del Consiglio Direttivo
      .     il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
      .     il Collegio dei Revisori dei Conti
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
7) ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta di tutti gli aderenti all’Associazione ed è organo sovrano dell’Associazione stessa.
L’assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso. L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:
      .     per decisione del Consiglio Direttivo
      .     per richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con un preavviso di almeno 15 giorni mediante lettera o avviso affisso presso la sede del Club.
L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
L’assemblea in sede straordinaria  è validamente costituita sia in prima sia in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a 3 (tre).
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza,  dal Vice Presidente e se fosse necessario da persona designata dall’assemblea.
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell’assemblea fra i presenti.
Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea fungendo questi da segretario.
L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l’assemblea deve essere subito chiamata a votare una seconda volta.
L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.
All’assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
      .     discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
      .     eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, i Revisori dei conti;
      .     deliberare  sulle direttive di ordine generale dell’associazione e sull’attività da lei svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
      .     approvare l’eventuale Regolamento Interno predisposto dal Consiglio  Direttivo;
      .     deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
in sede straordinaria:
      .     deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
      .     deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
      .     deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
8) CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri nominati dall’assemblea ordinaria.
Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto di soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le assemblee sociali e in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè  meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – all’integrazione del consiglio stesso fine al limite statutario.
I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
I membri del Consiglio Direttivo decadranno qualora non saranno presenti per tre riunioni consecutive salvo giustificazione approvata dal Consiglio.
Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti. Le funzioni di segretario saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto almeno quattro giorni prima. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, in assenza dal Vice Presidente o da un consigliere designato dai presenti. Le sedute e deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’Associazione e ha il compito di:
       .   deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea assumendo tutte
           le iniziative del caso;
       .   predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea secondo le proposte della presidenza;
 .   dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi membro del Consiglio Direttivo:
       .   procedere  all’inizio  di  ogni  anno  sociale  al  controllo  degli  elenchi  dei soci per accettare la permanenza dei requisiti d’ammissione di ciascun socio
           prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
       .   deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;
       .   deliberare   sull’adesione  e   partecipazione  dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa
           designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
      .    di nominare il vice presidente;
      .    di redigere l’eventuale regolamento interno;
.    di fissare la quota di adesione e quella annuale.
9) PRESIDENTE
Il Presidente dirige l’associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegna l’associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle sue funzioni lo stesso è sostituito dal vice presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del presidente.
Il Presidente è eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica un triennio o comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimise ioni o d’impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede a sostituire il presidente.
10) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso e di legge, il controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione.
Essi devono redigere la loro relazione all’assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo. I revisori dei conti devono partecipare di diritto alle adunanze dell’assemblea e del consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto. I revisori dei conti sono nominati dall’assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti (questi ultimi subentreranno in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
11) PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:
      .     dai versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’associazione;
      .     dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
      .     dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto.
I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione  dall’associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi né a causa di morte. All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.
12) ESERCIZI SOCIALI
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell’anno stesso; per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo.
Entro il 31 marzo di ciascuno anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione.
13) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea degli associati designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo i controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
14) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza del’esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’associazione.
15) RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Registrato all’Agenzia delle  Entrate in data 30.01.2006

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